Una notizia positiva: sono state abrogate le previsioni della legge 145/2018 all’art. 1 comma 1126 lettere a) b) c) d) e) f) g) che aveva introdotto, dal 1.1.2019, un meccanismo per il quale, al lavoratore vittima di infortunio o malattia professionale, all’indennizzo dovuto dal datore di lavoro in caso di accertamento di responsabilità, veniva detratta quella liquidata dall’INAIL: sia che fosse la rendita, l’indennità una tantum, rimborso spese, in poche parole qualsiasi voce di indennizzo.