Ai sensi dell’art.30 comma 3 del D.Lgs.81/08, che elenca i requisiti del modello organizzativo idoneo a prevenire i reati di salute e sicurezza, tale modello deve prevedere, “per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.
In materia di Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro e quindi con riferimento alla nuova Norma UNI ISO 45001, il punto (7.2) dedicato alla “competenza” prevede che “l’organizzazione deve:
a) determinare le competenze necessarie dei lavoratori che influenzano o possono influenzare le prestazioni di SSL;
b) assicurare che i lavoratori siano competenti;
c) intraprendere azioni (se necessarie) per acquisire e mantenere le necessarie competenze e valutare l’efficacia delle azioni intraprese;
d) conservare appropriate informazioni documentate quale evidenza delle competenze”.