La sentenza TAR Marche, Sez. I, 7 settembre 2016 n. 506 ricostruisce nel dettaglio il quadro normativo in materia, ricordando che “ai sensi dell’art.18, comma 1, lettere n-o, del d.lgs.n.81/2008, il datore di lavoro che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, tra l’altro, “consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute” e “consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda”.
Inoltre – specifica il Tribunale – “l’art.50, commi 4 e 6, del medesimo d.lgs. n. 81/2008 stabilisce, in merito alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che questi, “su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)” e che “è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni”.”