La più recente giurisprudenza suggerisce di abbandonare il criterio della imprevedibilità del comportamento del lavoratore nella verifica della relazione causale tra condotta del reo ed evento, perché ciò che davvero rileva è che tale comportamento attivi un rischio eccentrico o, se si vuole, esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto al quale viene attribuito l’evento (per tutte si veda, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261106, in motivazione).

Coerentemente con tale orientamento con le sentenze 5.1.2018 n. 146 e 15.1.2018 n. 749, la Corte di Cassazione ha ribadito un proprio orientamento costante, in forza del quale non è dovuto un risarcimento al lavoratore se la sua condotta è stata del tutto avulsa dalla prestazione lavorativa affidatagli, nonché, a fronte di comportamenti abnormi ed imprevedibili (esorbitanti dalla sfera lavorativa governata dal soggetto datoriale al quale può essere attribuibile l’evento).

Per l’esattezza in tali casi il datore di lavoro non è responsabile per gli infortuni occorsi ai dipendenti.

Lo è invece quando il sinistro sia riconducibile ad un suo comportamento colpevole, collegato alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza imposto da norme di legge, ovvero, desumibile dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, dall’esperienza o dalla particolarità della mansione, ai sensi dell’art. 2087 c.c.