Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) all’articolo 236, sugli obblighi per la protezione da agenti cancerogeni e mutageni, indica che la valutazione dei rischi ‘deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo’.
E il Regolamento Reach ( Regolamento n. 1907/2006) segnala che ‘il contributo cutaneo all’esposizione deve essere valutato e considerato allo stesso modo del contributo inalatorio’.
A ricordarlo e a fornire diverse informazioni sia sui rischi per la cute che sui guanti e gli indumenti di protezione è un intervento al convegno “ Dispositivi individuali di protezione: scelta, modalità d’uso, efficacia, criticità” che si è tenuto a Padova l’11 maggio 2018.