La Corte di Cassazione in questa sentenza, decidendo sul ricorso presentato dall’amministratrice unica di una società, condannata dal Tribunale e dalla Corte di Appello per essere stata ritenuta responsabile dell’infortunio accaduto ad un lavoratore dipendente nel mentre eseguiva dei lavori di manutenzione a bordo di una nave, è entrata nel merito della nomina del preposto che la ricorrente aveva portato a difesa del suo operato e ha ribadita la necessità di valutare l’idoneità e la capacità di questa figura preventivamente al momento della scelta e di controllare comunque il suo operato.
La nomina del preposto, ha infatti precisato la suprema Corte, non esonera il datore di lavoro dal controllare l’adeguatezza delle sue azioni e delle scelte che lo stesso ha fatte e la valutazione della sua idoneità, in tema di culpa in eligendo, non può che essere fatta comunque ex ante perché altrimenti la sussistenza della culpa in eligendo stessa coinciderebbe tout court con l’ipotesi di accadimento dell’infortunio.