Milano, 5 Feb – È evidente quanto sia importante nelle attività correlate ai contratti d’appalto una idonea valutazione dei rischi di interferenza.
Una definizione di interferenza è fornita dalla Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici: “il contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”.
E in particolare “la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle Imprese Appaltatrici, ma anche agli eventuali utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti”.