L’argomento può apparire davvero singolare a chiunque organizzi corsi di formazione in qualunque ambito al di fuori del settore della salute e sicurezza dei lavoratori.

Questo grazie anche alle lacune fin troppo numerose presenti nel sistema legislativo italiano di settore, che da un punto di vista tecnico giuridico è di gran lunga più impreciso e ambiguo del sistema degli anni cinquanta, che era più delimitato ma decisamente più chiaro sotto ogni punto di vista.

Secondo alcuni né il dlgs 81/2008 né gli accordi Stato-Regioni sulla formazione enunciano esplicitamente il diritto del lavoratore ad avere copia dell’attestato di formazione.

Ma la consegna dell’attestato è una questione settoriale oppure fa riferimento a principi generali e regole previste da altri settori dell’ordinamento giuridico italiano?